Ordinanza n. 306 del 1991

 

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ORDINANZA N. 306

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel processo penale a carico di Lucchetta Giancarlo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, cui il Pubblico ministero aveva richiesto la "fissazione dell'udienza preliminare", premesso che: la richiesta "si fonda sulla lettera dell'art. 418" del nuovo codice di procedura penale, e che, quindi, il giudice è tenuto, per un verso, a procedere alla fissazione della detta udienza entro due giorni dalla richiesta (primo comma) e, per un altro verso, a stabilire la data dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta stessa; che "i detti termini sembrano univocamente perentori per la stessa tassativa dizione legislativa ('non superiore'), quindi a pena di decadenza, suscettibili di relativa eccezione nell'ipotesi di mancata osservanza degli stessi (art. 173 stesso Cod.) e non passibili di proroga, non consentendolo il dettato della legge"; e che "la detta perentorietà ed esiguità dei termini" vulnera gli artt. 2 e 97 della Costituzione, "norma quest'ultima che tramite l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge assicura il buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto al contrario la detta esiguità è fonte di grande disservizio costringendo", da un lato, "la Cancelleria dell'Ufficio del G.I.P. e gli Ufficiali Giudiziari nonché talvolta la polizia giudiziaria (art. 148, 2° co. nuovo C.P.P.) ad un eccesso di lavoro" e, dall'altro lato, "il Giudice competente ad un 'intasamento' del suo ruolo d'udienza" e ciò a scapito delle "esigenze qualitative del lavoro", con la frequente necessità di "rinvii dell'udienza", cosicché il rispetto dei trenta giorni "diviene a tal punto meramente formale", quando, invece, "una interpretazione del termine in senso meramente ordinatorio" si adeguerebbe al principio di buon andamento; tutto ciò premesso, ha, con ordinanza del 15 ottobre 1990, sollevato, in riferimento agli indicati parametri costituzionali, questioni di legittimità dell'art. 418, primo e secondo comma, del codice di procedura penale - questioni che investono, "ad avviso dello Scrivente, la funzionalità genetica del processo penale giunto allo stadio dell'udienza preliminare, eccezione ovviamente reiterabile e reiterata in tutti i processi in itinere ragion per cui, sempre ad avviso di chi scrive, si pone il problema dell'urgenza della trattazione del presente instaurato procedimento" - "laddove stabilisce termini perentori per l'emissione del decreto di citazione a giudizio e per la fissazione dell'udienza preliminare";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, in quanto con esse vengono denunciate soltanto "probabili carenze organizzative nell'ambito degli uffici giudiziari";

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 243 del 1991 ha già dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, per essersi il giudice a quo limitato a prospettare genericamente la eccessiva brevità "del termine stabilito dalla norma denunciata, richiedendo una inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminare la durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno riservate al legislatore";

e che la ratio decidendi di tale pronuncia è riferibile, a fortiori, alla previsione dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, considerato lo stretto rapporto ravvisabile tra i due termini l'uno dei quali diviene rilevante ai fini del computo del termine "finale" contemplato nell'art. 418, secondo comma;

che, di conseguenza, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 15 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.